http://www.regione.puglia.it/burp_doc/pdf/xli/N040%20suppl_02_03_10.pdf
Art. 44 Divieto conferimento animali
E’ fatto divieto di conferire animali in strutture di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), ubicate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL visto l’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia veterinaria), il quale stabilisce che le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali.
Art. 45 Integrazione dell’articolo 14 della l.r. 12/19951.
All’articolo 14 della l.r. 12/1995 è aggiunto, in fine, il seguente comma:“2 bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale depositato presso l’Assessorato alle politiche della salute.”.
Nella foto una immagine della visita al canile di Grottaglie con la responsabile Grazia Parisi.
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