venerdì 5 marzo 2010

STABILIZZATI ANCHE GLI OPERAI IRRIGUI E FORESTALI DELLA REGIONE PUGLIA. IL CENTROSINISTRA ALLA REGIONE, UNA STORIA DI SUCCESSO!

Come vedete la Legge è stata approvata. C'è voluta una lunga maratona in Consiglio Regionale ma ce l'abbiamo fatta. Ora ci sono gli strumenti per dare stabilità e continuità al lavoro degli operai forestali ed irrigui ma soprattutto restituire efficienza a due settori delicatissimi della Regione: le foreste (così poche in Puglia) e l'irrigazione così problematica. Sappiamo bene che i problemi non sono risolti, ma il testo cui vi rimandiamo è un buon esempio della capacità legislativa del centrosinistra pugliese e della sua capacità di rispettare le promesse.
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”.

Vi rimandiamo BURP Bol. n. 40 del 02-03-2010 per una consultazione integrale pubblicando solo un 'estratto dell'art 12, quello più importante per tante famiglie e tanti destini.

Art. 12 Risorse umane
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell’articolo 16, comma 5.
2. In fase di prima istituzione l’Agenzia si avvale:
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquies dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall’istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell’articolo 1 della l. 247/2007.
A tal fine, l’Agenzia opera, nel corso dell’anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3.
Analogamente, l’Agenzia opera, a partire dall’anno 2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell’ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali.
La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell’anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all’anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno; c) dei dipendenti di ruolo della Regione, già addetti all’organizzazione e all’amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla Regione Puglia e trasferite all’Agenzia, mediante l’istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale.
3. Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia.
4. In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione Puglia.
5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
Data a Bari, addì 25 febbraio 2010

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